Art. 45.
(Modifiche al codice penale in materia di rapporti non consentiti sui servizi di informazione e sicurezza esteri).

      1. Dopo l'articolo 257 del codice penale sono inseriti i seguenti:

      «Art. 257-bis. - (Corresponsione di denaro da servizio di Stato estero). - Chiunque riceve denaro od altra utilità da un servizio di informazione e di sicurezza di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, ancorché il fatto con costituisca il reato previsto dagli articoli 257 e 258.

      Art. 257-ter. - (Reati relativi ad organizzazioni terroristiche). - Le stesse pene previste dagli articoli 257, 257-bis e 258 si applicano se i fatti siano commessi a favore o in relazione a organizzazioni terroristiche».